Abusivismo (d. pen.; d. amm.) (Unfairness)

L’abusivismo è un fenomeno illegale cioè la costruzione di edifici e manufatti edilizi in mancanza o in difformità dalla legge.
La normativa vigente prevede quattro tipi di sanzioni :
1) sanzioni amministrative, per rimuovere gli effetti conseguenti all’offesa all’interesse pubblico 2) sanzioni civili, finalizzate a limitare la circolazione di edifici e parti di essi illegittimamente costruiti;
3)sanzioni penali con le quali si puniscono le inosservanze di norme urbanistico-edilizie
4)sanzioni accessorie in aggiunta a quelle penali, civili ed amministrative per scoraggiare ulteriormente l’abusivismo.
Le sanzioni amministrative comprendono sanzioni pecuniarie, per le ipotesi di minore gravità, e la demolizione coattiva per gli abusi più gravi:
1) le sanzioni pecuniarie vengono emesse per difformità parziale, cioè per costruzione su concessione annullata o per ristrutturazione in mancanza di concessione;
2) la sospensione dei lavori viene realizzata per costruzioni e per lottizzazioni abusive;
3) la demolizione avviene per difformità parziale ma anche per difformità totale e per assenza di concessione edilizia/permesso di costruire;
4)la confisca ed acquisizione al patrimonio comunale avviene quando la Giunta giudichi il mantenimento dell’immobile abusivo di interesse pubblico;
5) per decadenza dai benefici fiscali a favore dei costruttori.

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