Accertamenti tecnici non ripetibili (d. proc. pen.) (Technical Investigation not repeatable)

Si tratta di accertamento che, non può essere ripetuto a causa della possibilità di modificazioni che subisce l’oggetto dell’investigazione .
L’atto investigativo entra a far parte del fascicolo del dibattimento ed è direttamente utilizzabile ai fini della decisione.
Dal momento che si tratta di una prova assunta fuori del dibattimento, la legge prevede un meccanismo che garantisce il normale contraddittorio.
L’indagato, la persona offesa e i difensori devono essere avvisati, senza ritardo, della necessità di tale accertamento.
Se gli accertamenti vengono svolti in un procedimento allo stato contro ignoti, sono inapplicabili le garanzie difensive previste dall’art. 360.
I rilievi irripetibili rappresentano un’attività meramente prodromica all’effettuazione di accertamenti tecnici non ripetibili.
Consistono nella constatazione o nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova.
La loro attuazione non deve avvenire con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 c.p.p.
Rientra fra gli accertamenti tecnici non ripetibili la perizia su soluzione di lavaggio di attrezzi destinati allo spaccio di sostanze stupefacenti .
Tale atto infatti non può essere ripetuto in quanto determina una modifica dello stato delle cose.

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