Accettazione (d. civ.) (Acceptance)

E’ un atto mediante il quale un soggetto accetta la produzione di effetti nella propria sfera giuridica.
Nell”accettazione dell’eredità il chiamato all’eredità diventa erede e titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell’apertura della successione .
Tale diritto potestativo può essere trasmesso agli eredi e si prescrive nel termine di 10 anni.
L’accettazione può essere espressa in tal caso l’erede fa una dichiarazione di volontà che produce l’effetto dell’acquisto dell’eredità.
L’accettazione tacita dell’eredità si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che permette di presupporre la sua volontà di accettare l’eredità.
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario si verifica quando l’erede vuole impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius.
In tal modo riduce le possibili conseguenze economiche negative della successione al suo patrimonio .
In questo caso, l’erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal de cuius solo per quanto riguarda il valore del patrimonio ereditario.
Questa può essere facolatativa per ogni chiamato mentre è obbligatoria per alcuni soggetti indicati dalla legge, gli incapaci ,le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti .
L’accettazione della proposta contrattuale è una dichiarazione recettizia parte integrante del contratto dopo che viene portata a conoscenza del proponente. .

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