Accollo (d. civ.) (Accolla)

Si tratta di un contratto mediante il quale il debitore ed un terzo stabiliscono che l’accollante assuma il debito dell’accollato.
L’accollo può essere esterno ed interno. L’accollo esterno riguarda il creditore.
L’accollo interno (o semplice), produce effetti solo rispetto alle parti cioè il debitore originario e terzo accollante.
L’accollo può essere anche cumulativo, liberatorio o rpivativo.
Nel primo caso il creditore accollatario aderisce all’accollo, ma non libera il debitore, che resta obbligato insieme all’accollante;
Nel secondo caso il debitore originario viene liberato dall’obbligazione.
L'(—) può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. (—) legale: es.: art. 967, co. 1 c.c.; art. 2112, co. 2 c.c.; art. 2560, co. 2 c.c.).
L’accollo si differenzia dall’espromissione e delegazione.
L’espromissione è un negozio tra il creditore ed un terzo.
.Il terzo promette di pagare un debito altrui e il debitore rimane estraneo al patto;
La delegazione, intercorre, come l’accollo tra debitore e terzo, perchè è l’incarico di pagare il creditore o di obbligarsi verso di lui all’adempimento di un’obbligazione però instaura un vero e proprio rapporto contrattuale tra il creditore ed il delegato.

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