Acquisto (d. civ.) (Purchase)

Si intende l’acquisizione della titolarità di una situazione giuridica.
Per acquisto dell’eredità si intende l’accettazione quale sanzione legale di alcuni comportamenti pregiudizievoli per i creditori per garantire l’integrità del compendio ereditario.
L’acquisto dell’eredità da parte dello Stato avviene in mancanza di altri successibili, o perché inesistenti, o perché vi abbiano rinunciato o abbiano fatto decorrere inutilmente il termine previsto per l’accettazione.
L’acquisto del legato si realizza a differenza dell’eredità, senza bisogno di accettazione.
L’acquisto della proprietà avviene grazie a fatti giuridici.
La legge ha il compito di determinarli, allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà e di renderla accessibile a tutti.
Si distinguono in:
Acquisto della proprieta’ a titolo originario e a titolo derivativo.
Nel primo caso l’acquisto della proprietà non dipende da un egual diritto di un precedente titolare, ma si afferma come diritto che nasce nel patrimonio dell’attuale titolare.
Nel secondo caso il diritto di proprietà si collega all’esistenza del diritto di un precedente proprietario, da cui è trasferito.
Esiste anche l’acquisto del possesso

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