Adempimento (d. civ.) (Performance)

L’adempimento è l’ estinzione tipico dell’obbligazione.
Si definisce come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta.
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile.
L’art. 1176 c.c. stabilisce che il debitore usi, nell’adempimento dell’obbligazione, la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale.
Per l’adempimento è richiesta la mera capacità di intendere e di volere.
Gli atti preparatori dell’adempimento sono quelli che il debitore è tenuto a realizzare per rendere possibile l’adempimento stesso.
L’adempimento ritardato impone la mora del debitore.
L’adempimento del terzo si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo e non dal debitore .
Cio’ avviene solo per le obbligazioni di prestazioni di cose fungibili.
In questo caso è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.
Il creditore normalmente non può opporsi all’adempimento del terzo.
Cio’ può accadere solo in due casi:
Se si ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione cio’ avviene se la prestazione è infungibile;
Se il debitore ha manifestato la sua opposizione.

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