Affidamento (d. civ.) (Designation)

L’affidamento è sempre condiviso secondo una modifica del codice civile, in caso di separazione tra i genitori.
Non avviene più la concessione tranne che in casi particolari, ad un solo genitore ma ad entrambi.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, essere assunte in accordo tra i genitori.
Quando questo manchi esse vengono prese dal giudice .
L’affidamento è stato istituito il 4 maggio 1983 abolendo il vecchio istituto della affiliazione.
Il minore deve essere educato nell’ambito della propria famiglia, ma se è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può, essere affidato ad un’altra famiglia, meglio se ha figli minori, o anche ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare.
Rimedio ultimo è il ricovero del minore presso un istituto di assistenza, cio’ avviene quando non sia possibile un tempestivo e conveniente affidamento;
L’affidamento non modifica comunque lo stato familiare del minore.
L’affidamento cessa se la famiglia può di nuovo occuparsi del minore, se vi è sofferenza del minore durante la prosecuzione dello stesso, se è terminato il tempo previsto per l’affidamento.
Tutela dell’affidamento e costituito da istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono l’ affidamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *