Affitto (d. civ.) (Rent)

Si tratta di un contratto di locazione che ha ad oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile.
L’affittuario, dietro pagamento di un canone, deve curare la gestione della cosa in base alla sua destinazione economica e all’interesse della produzione.
Il locatore può richiedere la risoluzione del contratto se accerta che l’affittuario non osservi gli obblighi che gli incombono.
All’affittuario vengono dati i frutti e tutte le altre utilità della cosa.
Il locatore è tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie, mentre all’affittuario spettano quelle ordinarie.
L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
Il rapporto di affitto cessa per scadenza del termine, per recesso quando il contratto è a tempo indeterminato; per alienazione delle cose, quando viene pattuita una clausola in tal senso; per la sopravvenuta incapacità o per la insolvenza dell’affittuario; per recesso dal contratto degli eredi dell’affittuario defunto.
L’affitto di azienda impone l’obbligo di:
1)gestirla senza cambiarne la destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti. Inoltre bisogna ricostituire le normali dotazioni di scorte.
2) esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue.
Per tutto il periodo dell’affitto, il locatore non può esercitare un’attività in concorrenza con l’affittuario.
L’affittuario entra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata del contratto.
Il locatore farà parte dei contratti che perdurano alla fine dell’affitto.

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