Affrancazione del fondo (d. civ.) (Go Fund)

Si tratta del diritto potestativo che da all’enfiteuta il potere di acquistare la proprietà del fondo.
Cio’ avviene mediante il pagamento di una somma di denaro di quindici volte l’ammontare del canone .
Perchè avvenga l’affrancamento è sufficiente la mera volontà dell’enfiteuta ed il pagamento della somma stabilita dalla legge.
La mancata adesione del proprietario, permette all’enfiteuta di adire l’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva.

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