Agenzia contratto di (d. civ.) (Agency contract)

È un contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata
Tale contratto deve essere provato in forma scritta.
L’agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione.
L’agente è tenuto ad essere leale e a seguire le istruzioni ricevute, oltre che trasmettere tutte le informazioni o impedimenti alla prosecuzione del rapporto.
Il preponente non può usare più agenti nella stessa zona e l’agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona.
L’agente non può, riscuotere i crediti del preponente e concedere dilazioni o sconti.
Egli ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi .
Nel momento in cui cessa il rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità di fine rapporto in presenza di particolari condizioni
Se l’agente contribuisce sensibilmente ad incrementare il volume e la qualità degli affari del preponente, avrà diritto ad una provigione.
Nessuna indennità sarà dovuta quando il contratto si risolva per un’inadempienza imputabile all’agente, o quest’ultimo recede senza giustificazione.
In difetto di accordo tra le parti, l’indennità viene determinata dal giudice in via equitativa.

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