È un contratto caratterizzato da elementi del contratto d’opera e di quello di locazione.
L’albergatore con tale contratto si obbliga, dietro corrispettivo in denaro, ad alloggiare il cliente nei locali dell’albergo, convenientemente mobiliati e provvisti di adeguati servizi, somministrandogli eventualmente anche il vitto.
L’albergatore è responsabile delle cose portate in albergo, ma non consegnategli. Egli dovrà risarcire il danno limitatamente al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
L’albergatore ha responsabilità illimitata per le cose consegnategli in custodia e per quelle di cui ha illegittimamente rifiutato la custodia.
La responsabilità dell’albergatore viene meno solo se il deterioramento , la distruzione, la sottrazione siano dovute: al cliente, alle persone che lo accompagnano, a forza maggiore,alla natura intrinseca della cosa
Il cliente non ha diritto al risarcimento se denuncia il danno con ritardo.
Il contratto di albergo si applica anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, vagoni-letto etc.