Alimenti obbligo degli (d. civ.) (Food obligation of)

Chi è legato da ordine di parentela , adozione o affinità con l’alimentando, è obbligato agli alimenti di ordine differente in base all’ intensità del vincolo.
Quando l’alimentando si trovi in stato di necessità essi provvedono al suo mantenimento, assistenza materiale nella misura del bisogno dell’avente diritto e della capacità economica dell’obbligato.
Il diritto agli alimenti è personale, inalienabile, intrasmissibile, e non può essere sottoposto a sequestro.

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