Amnistia (d. pen.) (Amnesty)

Si tratta di una causa di estinzione del reato cioè un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena.
L’Amnistia può essere:
1) propria, per i reati per i quali non sia ancora intervenuta la condanna; essa permette di estinguere il reato;
2) impropria, se avviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna; essa quindi estingue le pene principali e quelle accessorie, ma non gli effetti penali della condanna.
L’amnistia propria ed impropria non annullano le conseguenze civili del reato.
L’Amnistia propria impedisce l’inflizione della pena principale, mentre quella impropria impedisce l’esecuzione della stessa o non permette, quando si interviene ad esecuzione iniziata, che l’esecuzione prosegua.
L’imputato può rinunziare all’imputato.
L’indulto estingue la pena, ma solo quella principale, e non anche quelle accessorie.
Il parlamento può concedere l’amnistia.

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