Annullamento (d. civ.) (Cancellation)

In termini generali, è la conseguenza di vizi del negozio giuridico indicati tassativamente dalla legge. un esempio sono i vizi della volontà ,l’ incapacità legale o naturale e gli altri casi previsti dalla legge.
Caratteristiche dell’annullabilità, quale forma di invalidità del negozio, sono:
Il negozio è valido e produce effetti fino a quando non è efficace il processo di annullamento.
L’azione di annullamento può essere domandata, dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge;
Il giudice pertanto non può senza domanda di parte rilevare l’annullabilità;
Il negozio annullabile può sanarsi per prescrizione dell’azione di annullamento, per convalida, per prescrizione dell’azione (di solito quinquennale);
L’annullamento ha efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti dei terzi salvo che per incapacità legale e per trascrizione della domanda di annullamento.

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