Antigiuridicità

Inizialmente si è considerata come antigiuridica la condotta realizzata in violazione di una norma di legge.
Successivamente l’antigiuridicità era intesa tutte le volte in cui la condotta leda una situazione soggettiva che trova un riconoscimento, anche indiretto, nell’ordinamento.
Nel diritto penale essa designa il contrasto tra il fatto e la norma.
In questo contesto un fatto è definito antigiuridico, quando è riconosciuto contrastante con le norme penali.
Esiste anche l’antigiuridicità nel contrasto tra il fatto e gli interessi sostanziali tutelati dal diritto, anche se questo non ha fonte legislativa ed è detta antigiuridicità materiale.
Essa è tipica degli ordinamenti fondati sul principio di legalità sostanziale.
Taluni ritengono che l’antigiuridicità abbia natura oggettiva, cioè sia una qualità intrinseca del fatto di reato, che prescinde dalla colpevolezza.
Quindi un fatto è antigiuridico anche se commesso da una persona incapace, cioè è elemento costitutivo del reato, allo stesso modo della tipicità e della colpevolezza;
Secondo altri invece l’antigiuridicità ha natura soggettiva in quanto identificabile nella coscienza di compiere un’azione illecita.

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