Appalto (Contract)

Esiste un appalto pubblico cioè una procedura di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.
Viene in questo caso stabilito un progetto preliminare e si invitano i concorrenti a partecipare alla gara presentando un progetto esclusivo dell’opera e precisando le condizioni alle quali sono disposti ad eseguire il contratto.
Ci sono tre diverse tipologie di appalto pubblico, a seconda dell’oggetto:
1) l’appalto pubblico di forniture;
2)l’appalto pubblico di lavori, per esecuzione di un’opera rispondente alle esigenze dall’amministrazione;
3) l’appalto pubblico di servizi.
Nell’appalto privato il committente privato affida a un’impresa privata il compimento di un’opera o di un servizio.
Per individuare gli offerenti negli appalti pubblici tre sono i tipi di procedure:
1) quelle ristrette nelle quali solo gli operatori economici invitati dalla pubblica amministrazione possono presentare un’offerta;
2) quelle aperte nelle quali ogni operatore economico in quanto interessato può presentare un’offerta;
3) quelle negoziate che hanno luogo con o senza la pubblicazione di un bando di gara e nelle quali non vengono modificate le condizioni iniziali del contratto.
L’appalto privato prevede che una parte cioè l’appaltatore assuma, nei confronti della controparte l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, con un corrispettivo in denaro.
Ci si affida ad un appaltatore invece che ad un altro per la capacità e della stima di cui gode.
L’appaltatore è inadempiente se non realizza l’opera o non esegue il servizio cioè se non si ottiene il risultato pattuito.
L’appaltatore deve compiere, senza subappalto l’opera che ha assunto a meno che non venga chiaramente autorizzato dall’appaltante.
Il corrispettivo dell’appalto viene dato all’appaltatore solo quando l’opera, attraverso il collaudo, è stata verificata ed accettata dall’appaltante.
È prevista eventuale revisione dei prezzi se, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, in seguito alla conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo.
Il committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, fornendo un’ indennità all’appaltatore per le spese sostenute, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno.

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