Appello (Appeal)

Si tratta di un mezzo di impugnazione concesso dalla legge alla parte.
esso permette di chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice.
Rappresenta un mezzo di impugnazione, ed impedisce che la sentenza passi in giudicato, inoltre è devolutivo, perchè comporta un riesame della controversia riguardo alle parti impugnate.
In tal modo la nuova sentenza sostituisce quella impugnata.
La procedura di appello avviene in questo modo:
1) il ricorso in appello viene notificato a tutti i soggetti che hanno partecipato, come parte, al precedente giudizio;
2)la notifica può essere fatta al domicilio reale o al domicilio eletto nel precedente giudizio;
3) Viene depositata la decisione impugnata oltre al ricorso;
4) le controparti, alle quali viene notificato l’appello, possono proporre l’appello incidentale;
5) nel giudizio di appello intervengono tutti i legittimati ad intervenire nel giudizio di primo grado.
L’appello nel processo civile rappresenta un mezzo di impugnazione della legge per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice.
In tal caso esso si propone, al Tribunale ed alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
L’appello viene realizzato con atto di citazione, contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione.
Nel procedimento d’appello davanti al Tribunale o alla Corte sono conservate le norme per il procedimento di primo grado.
La decisione del giudice in appello consiste in una sentenza di conferma di quella appellata o di riforma rispetto al giudice di primo grado.
L’appello incidentale è proposto dalle altre parti riguardo la stessa sentenza.
L’appello nel processo penale è un mezzo di impugnazione della legge per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice.
Essa impedisce che la sentenza passi in giudicato, e comporta un riesame della controversia relativamente alle parti impugnate.
Anche in questo caso la nuova sentenza sostituisce quella impugnata.
L’appello è esperibile nell’ambito di 15, 30 o 45 giorni a seconda, che la motivazione sia contestuale al dispositivo, o depositata entro 30 giorni successivi oppure in un termine ancora più lungo.
La sfera di cognizione del giudice d’appello è ristretta rispetto a quella del giudice di primo grado, cioè nell’ambito della corte di appello e di Assisi.
Sono inappellabili alcune sentenze:
1) le sentenze di condanna con la pena dell’ammenda;
2) le sentenze predibattimentali di proscioglimento che vengono pronunciate con la non opposizione delle parti ;
3) le sentenze di non luogo a procedere emesse in sede di udienza preliminare.
Per queste viene ammesso solo il ricorso per cassazione;
4) le sentenze di proscioglimento che sono emesse nel giudizio penale davanti al giudice di pace.
5) le sentenze di condanna emesse in sede di giudizio abbreviato;
6)le sentenze di patteggiamento. In tal caso vi è la possibilità, di impugnativa quando la pena è stata applicata dal giudice che ha ritenuto ingiustificato il suo dissenso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *