Arbitraggio (Refereeing)

L’arbitraggio permette ad un terzo, su incarico delle parti, di determinare uno degli elementi del rapporto contrattuale.
L’arbitraggio non può essere realizzato riguardo l’oggetto della donazione e in materia testamentaria.
Nell’equo arbitrio del terzo: in mancanza di diversa previsione il terzo seguirà il criterio dell’equo contemperamento degli interessi delle parti contraenti.
L’arbitraggio è nullo se il terzo è in mala fede o se la sua determinazione è erronea;
Nel mero arbitrio del terzo, le parti hanno deliberato di affidarsi, per la determinazione del rapporto contrattuale, alla libera scelta dell’arbitratore.
In questo caso, l’arbitraggio è nullo soltanto se il terzo arbitratore è in mala fede.

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