Dopo le indagini preliminari il P.M. formula l’imputazione oppure può chiedere l’archiviazione cioè la chiusura del procedimento penale senza formulare accuse.
Quest’ultima condizione avviene quando la notizia criminale è infondata o non può essere esercitata l’azione penale per difetto di una condizione di procedibilità, o a causa di estinzione del reato o perchè non è stato identificato l’autore del reato.
Inoltre il P.M. può richiedere l’archiviazione quando la Corte di Cassazione, abbia ritenuto la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non siano stati successivamente acquisiti ulteriori elementi di prova a carico.
Il GIP verifica l’archiviazione.
Inoltre egli può accogliere la richiesta di archiviazione, può disporre eventuali indagini da parte del P.M., può rigettare la richiesta di archiviazione.
Comunque nonostante l’archiviazione vi può essere ugualmente la riapertura delle indagini preliminari.
La persona sottoposta ad indagini deve avere notifica dell’archiviazione quando è stata applicata nei suoi confronti la custodia cautelare anche quando vi è la conclusione delle indagini preliminari.
L’archiviazione probatoria prevede che il PM richieda l’archiviazione se ritiene infondata la notizia di reato per mancanza od insufficienza delle fonti di prova d’accusa.