L’aspettativa è la sospensione del rapporto di lavoro, che avviene per impegni di rilevanza pubblica o per situazioni di natura personale o familiare.
Chi ha funzioni pubbliche elettive ha diritto all’aspettativa mantenendo il suo posto di lavoro. L’aspettativa può essere non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
In tal caso non decorre l’anzianità, ma viene conservato il posto, l’assistenza sanitaria ed il riconoscimento del periodo ai fini del trattamento pensionistico.
L’aspettativa è prevista anche per i lavoratori tossicodipendenti che eseguono programmi terapeutici o riabilitativi.
L’aspettativa è permessa inoltre per altre esigenze di carattere personale come, la formazione del prestatore di lavoro , la tutela della maternità e paternità dei lavoratori.
In diritto civile essa consiste in una posizione di attesa di un diritto che può trasformarsi in diritto soggettivo; nel frattempo tale diritto viene conservato in vista di una futura trasformazione.
L’aspettativa è anche prevista per l’erede che è chiamato a rivere l’eredità ma non l’ha ancora avuta.