Assenza (d. civ.) (Absence)

Consiste nella scomparsa della persona che si protrae per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge. Dopo due anni dal giorno dell’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere diritti sui beni dello scomparso, possono domandare al tribunale competente che sia dichiarata l’assenza.
UNa sentenza emessa dal tribunale dell’ultimo domicilio, ci permette di dichiarare l’assenza.
Dopo la dichiarazione di assena si può aprire il testamento.
L’assenza ovviamente cessa:
1) con l’accertamento della sua morte;
2) con la dichiarazione di presunta morte;
3) col ritorno dell’assente o con la prova che è vivente.

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