Autodifesa (d. pen.) (Self)

La difesa con difensore di fiducia o d’ufficio è garantita all’imputato/indagato nel corso del procedimento penale.
Si parla di autodifesa quando egli si difende personalmente, senza la mediazione del difensore.
Questo può avvenire nel corso delle indagini ed in ogni stato e grado del procedimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *