Autorizzazione (d. amm.) (Authorization)

L’autorizzazione è un provvedimento grazie al quale la Pubblica Amministrazione, rimuove un limite legale che non permetta di esercitare un’attività di un diritto soggettivo.
Le autorizzazioni possono essere:
a) espresse, cioè rilasciate mediante un provvedimento ad hoc, o tacite.
Queste si verificano in materia di riunione pubblica, infatti la riunione pubblica viene autorizzata se l’autorità di pubblica sicurezza, nell’intervallo di tempo fra la data di preavviso della riunione comunicata al Questore e il giorno della stessa, non abbia emesso diniego motivato;
b) modali e non modali se il contenuto predisposto dalla legge è suscettibile o meno di limite;
c) personali e reali.
Termini simili all’autorizzazione sono l’approvazione, l’abilitazione, il nulla-osta, gli atti di assenso e la registrazione.
L’assenza di autorizzazione prova l’annullabilita’ dell’atto.
In diritto penale si parla di autorizzazione a procedere cioè la possibilità di proseguire con l’azione penale.
L’autorizzaizone è una dichiarazione di volontà di una pubblica autorità che consente l’esercizio del magistero punitivo.
Questa, se concessa, non può essere revocata .
Essa viene chiesta dal P.M. alla competente Autorità entro 30 giorni dalla notitia del crimine. In questo intervallo di tempo non possono essere effettuati il fermo di Polizia Giudiziaria, l’emissione di misure cautelari, le ispezioni, le perquisizioni, le ricognizioni, i confronti, le individuazioni, e le intercettazioni telefoniche.

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