Beneficenza (d. civ.; d. amm.) (Charity)

Si tratta di una quota di denaro o altri beni che viene donata a soggetti bisognosi per fini di liberalità.
Può essere:
1) pubblica: in tal caso viene realizzata dalle Regioni;
2) privata: se effettuata da benefattori come privati cittadini.
In seguito a beneficenza vi è una detrazione dal reddito, purché documentata.
Cio’ avviene nei seguenti casi:
1) contributi per i paesi in via di sviluppo, ed in particolare a favore di organizzazioni non governative, idonee secondo il Ministero degli esteri, e per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo;
2) erogazioni liberali.
Un’altra forma di beneficenza è quella di devolvere l’8 dell’imposta annualmente dovuta, a favore dello Stato o della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose. Si puo’ anche devolvere, in base ai redditi dell’anno 2005, il 5 a favore di enti ed associazioni che operano nel campo del sociale e nel campo della ricerca scientifica e sanitaria.
La benficenza pubblica consiste, secondo l’art 22 D.Lgs. 616/1977, nelle attività riguardanti la sicurezza sociale, a favore dei singoli o di gruppi.
Il D.Lgs. 112/1998, considera la beneficenza come l’insieme di attività dei servizi sociali.
Si tratta di erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche in grado di ridurre le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita.
Tale forme di assistenza comprendono:
— prestazioni assistenziali in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori;
— assistenza domiciliare per le persone anziane non autosufficienti;
— valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari;
— progetti individuali per persone disabili;
— assistenza ai lavoratori emigrati e stranieri;
— prestazioni assistenziali in favore della maternità.
Il dlgs. 207/2001 ha permesso il riordino delle istituzioni dedicate alla beneficenza e all’assistenza pubblica.

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