Beni (d. civ.) (Properties)

Per la Costituzione, i beni economici sono oggetto di proprietà pubblica o privata (art. 42 Cost.).
L’art. 810 c.c. definisce i beni come l’insieme delle cose che possono essere oggetto di diritti.
Il concetto di bene si distingue da quello di cosa.
Ci sono cose che non sono beni cioè non sono oggetto di diritti altrui. Esse si trovano in abbondanza in natura quindi se ne fa’ uso liberamente (es.: aria, spazio, mare).
I beni immateriali o incorporali sono le opere di ingegno.
L’art. 810 c.c. distingue le cose (res) in due grandi categorie:
1) cose in senso non giuridico, cioè res extra commercium.
Esse non presentano alcun interesse economico, e non possono formare oggetto di rapporti giuridici;
2) cose in senso giuridico cioè res in commercio, che possono formare oggetto di diritti, quindi costituiscono, appunto, la categoria dei beni.
Inoltre i beni si distinguono in:
1) immobili: non possono essere spostati da un luogo all’altro senza alterarne la loro struttura e destinazione.
(es il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni).
I mulini, i bagni, e gli altri edifici galleggianti sono definiti immobili quando sono assicurati alla riva o all’alveo e vengono destinati ad esserlo in maniera definitiva per la loro utilizzazione;
2) mobili: si ottengono per esclusione.
Le due categorie di beni vengono regolamentate in maniera diversa dalla disciplina giuridica.
Questo riguarda la forma degli atti, la pubblicità, la garanzia.
Alcuni beni mobili, vengono equiparati, per quanto riguarda alcuni aspetti della disciplina giuridica, a quelli immobili
Essi vengono chiamati beni mobili registrati secondo l’art. 815 c.c. e sono le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.
I beni culturali compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario .
Il D.Lgs 22-1-2004 n 42 stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Sono beni culturali oggetto di tutela:
1) le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico, le cose di interesse numismatico, le carte geografiche e gli spartiti, i libri, i manoscritti, le fotografie, le ville, i parchi e i giardini di interesse artistico o storico;
2) le cose immobili che, hanno importanza per la storia politica, militare, letteratura, l’arte e la cultura in genere;
3) le collezioni o serie di oggetti d’ interesse artistico o storico;
4) i beni archivistici e i beni librari, ossia le biblioteche.
I beni demaniali appartengono a un ente pubblico territoriale e rientrano tra quelli indicati negli artt. 822 e 824 c.c..
Essi soddisfano i bisogni collettivi in modo diretto e vengono sottoposti a speciali vincoli.
Il demanio necessario comprende tutti quei beni che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali cioè il demanio marittimo, il demanio idrico e il demanio militare.
Il demanio accidentale, invece, comprende i beni che possono anche non essere demaniali.
Esiste anche il demanio regionale ed il demanio comunale specifico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico:
a) sono inalienabili cioè non trasferibili
b) non sono suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione da parte di altri soggetti
c) il diritto di proprietà pubblica dell’ente è imprescrittibile;
d) i beni non sono suscettibili di espropriazione forzata.
I beni di consumo sono beni mobili eccetto acqua e gas , l’energia elettrica e i beni oggetto di vendita forzata.
I beni patrimoniali indisponibili sono beni pubblici che, non sono soggetti al regime speciale dei beni demaniali.
Essi, appartengono a qualsiasi ente pubblico, non solo territoriale, e consistono in beni mobili ed immobili.
I beni si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili o indisponibili.

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