Buon costume (d. civ.; d. cost.; d. pen.) (Good costume)

Il Buon costume rileva ai fini della illiceità del negozio giuridico infatti, il negozio è illecito quando la causa (art. 1343 c.c.), il motivo determinante (art. 1345 c.c.), l’oggetto (art. 1446 c.c.) o, ancora, la condizione (art. 1354 c.c.) sono illeciti, cioè contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al Buon costume .
Rappresenta il bene-interesse tutelato da una particolare categoria di reati, i reati contro il Buon costume e la moralità pubblica (artt. 519-543 c.p.).
Costituisce un limite posto dal costituente alla libertà di culto (art. 19 Cost.) e di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) a tutela del pudore e della pubblica decenza contro le oscenità.
È una nozione variabile a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, e non può essere circoscritta alla sola sfera della morale sessuale.

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