Cancelliere (Chancellor)

È l’ufficio complementare dell’organo giudiziario, con funzioni prevalentemente burocratiche ed amministrative.
È il principale collaboratore del giudice, in quanto è destinato ad assistere quest’ultimo in ogni attività necessaria per pervenire alla decisione.
(—) nel processo civile
Il (—) documenta le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
L’art. 58 c.p.c. precisa, inoltre, che il (—) attende al rilascio di copie e estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione della causa a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Gli altri atti più importanti di competenza del (—) sono:
— la pubblicazione delle sentenze, che consiste nell’attestazione dell’avvenuto deposito, mediante l’apposizione della data e della firma del (—) (art. 133 c.p.c.);
— le comunicazioni, destinate a portare a conoscenza delle parti (compreso il P.M., consulenti tecnici etc.) i provvedimenti del giudice.
(—) nel processo penale
Il (—), nel processo penale, svolge funzioni di assistenza al giudice redigendo i processi verbali, provvedendo alla formazione di fascicoli, quali quello del dibattimento (art. 431 c.p.p.), e svolgendo attività di comunicazione alle parti e al P.M. Nella cancelleria vanno depositati in genere gli atti processuali, in primo luogo la sentenza (art. 548 c.p.p.), ma anche gli atti di parte, quali le richieste del P.M. e degli avvocati.
Per lo svolgimento di tali incombenze il cancelliere viene coadiuvato da altro personale suddiviso nelle categorie dei collaboratori, assistenti, coadiutori, commessi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *