Cessio pro soluto (cessione in pagamento attuale e definitivo) (d. civ.) (Stops without recourse (in transfer payments current and final))

Nell’ambito della cessione del credito, si ha (—) quando il creditore cedente garantisce al cessionario solo l’esistenza del credito ceduto (cd. nomen verum) e non anche che il debitore sia solvibile (cd. nomen bonum) (art. 1267 c.c.). Il cessionario si intende quindi soddisfatto nel momento in cui avviene la cessione. È questo l’effetto tipico della cessione del credito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *