Nell’ambito della cessione del credito, si ha (—), quando il cedente garantisce al cessionario sia l’esistenza del credito ceduto (nomen verum) che la solvibilità del debitore (nomen bonum) (art. 1267 c.c.).
In questo caso, a differenza della cessio pro soluto, se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà rivolgersi al cedente per ottenere da lui l’adempimento.