Chiamato all’eredità (d. civ.) (Called to Europe)

È il soggetto che, a seguito dell’apertura della successione mortis causa e della delazione, acquista il diritto di accettare l’eredità.
Tra i poteri del (—), ricordiamo:
— l’esercizio di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari pur senza la loro materiale apprensione;
— la possibilità di compiere atti conservativi e di farsi autorizzare, in particolari casi (art. 460, c. 2 c.c.), alla vendita di beni;
— la possibilità di stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità (durante i termini previsti per l’inventario [Accettazione (dell’eredità con beneficio di inventario)]).

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