Clausola che estromette dal procedimento di ripartizione dei seggi quelle liste che non hanno ottenuto una determinata percentuale di voti.
Nel sistema elettorale [Sistemi (elettorali)] della Repubblica Federale Tedesca, essa impedisce la rappresentanza nel Bundestag ai partiti che non raggiungano il 5% dei voti validi su tutto il territorio federale. Non trova applicazione nei confronti delle liste che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.
Nel sistema elettorale italiano è prevista, a seguito della riforma legislativa attuata con L. 270/2005, una (—) per la ripartizione dei seggi sia alla Camera dei deputati che al Senato.
Per le elezioni della Camera, la (—) è del 10% dei voti per le coalizioni, del 4% per i partiti non collegati, del 2% per i partiti coalizzati; è inoltre previsto che al riparto dei seggi partecipi anche la lista che, nell’ambito di una coalizione, abbia raggiunto il migliore risultato, pur non raggiungendo la percentuale del 2%. Per le elezioni del Senato, invece, la (—) è del 20% per le coalizioni, dell’8% per i partiti non coalizzati, del 3% per i partiti coalizzati.