Comitato interministeriale (d. cost.) (Interministerial Committee)

I (—) sono organi collegiali non necessari del Governo, costituiti da più Ministri, sorti per risolvere esigenze di particolari settori della P.A. che coinvolgono le competenze e le attività di più Ministri e, quindi, esigono il coordinamento dell’attività di costoro; essi vengono istituiti con legge del Parlamento.
Si distinguono (—) con funzioni istruttorie o consultive, che hanno rilievo esterno, forniscono pareri obbligatori, ma non vincolanti, ma non hanno competenza ad emanare atti con rilievo esterno, e (—) con specifiche competenze di indirizzo e di amministrazione attiva, comprendenti l’emanazione di atti amministrativi, autorizzazioni, approvazioni, regolamenti.
A seguito dell’intervento del legislatore, che con la L. 537/1993 ha dettato norme per la riduzione del numero ed il riordino dei (—), al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, molti dei (—) esistenti sono stati soppressi. Quelli attualmente operativi sono il C.I.P.E., il C.I.S., il C.I.C.R., il C.I.A.C.E.

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