Commixtio sanguinis (d. civ.)

Per evitare la (—) è stata fissata la regola del cd. tempus lugendi cioè l’obbligo della donna, dopo lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non contrarre nuove nozze se non dopo 300 giorni dal fatto suddetto (art. 89 c.c.).
La (—), in particolare, serve a garantire la potenziale certezza della paternità di un eventuale erede tra il primo ed il successivo marito.

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