Compensatio lucri cum damno (compensazione del guadagno con il danno) (d. civ.)

È il principio secondo il quale, nel determinare l’ammontare del danno, occorre calcolare anche gli eventuali vantaggi che trovino origine nello stesso atto che ha prodotto il danno (es.: il ritardo nella consegna del bene ne evita la distruzione).

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