Contratti bancari (d. civ.; d. banc.) (Contracts bank)

Sono quei contratti con i quali le banche provvedono a procurarsi danaro, o ad impiegarlo, ovvero a fornire servizi accessori (artt. 1834-1860 c.c.).
I (—) presentano strutturalmente notevoli affinità con i contratti di diritto comune, ma se ne differenziano per la natura del soggetto che li pone in essere e per altre differenze di disciplina dovute al particolare interesse sociale che gli istituti bancari rivestono nell’economia di un Paese.
La disciplina dei (—) fu una delle innovazioni del codice del 1942, mentre in precedenza tali contratti erano sottoposti soltanto alla regolamentazione usuale o a quella fissata dalle stesse banche.
Fonti di disciplina dei (—) sono: il codice civile; la legge; gli statuti ed i regolamenti bancari, approvati con decreto; gli usi.
I (—) sono contratti in serie, conclusi mediante sottoscrizione, da parte del cliente, di condizioni generali di contratto predisposte da ciascuna banca.
In particolare sono (—): i contratti di apertura di credito, di sconto, di anticipazione bancaria, di conto corrente bancario, di deposito bancario e di servizio di cassette di sicurezza.

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