Conversione (Conversion)

Procedimento con cui le Camere si assumono la responsabilità politica degli atti di decretazione d’urgenza di iniziativa governativa che, prima della conversione, posseggono solo efficacia provvisoria.
La Costituzione, a garanzia del corretto uso della funzione legislativa, in particolare, stabilisce che:
— il Governo è tenuto a presentare il decreto-legge nello stesso giorno in cui è emanato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.), alle Camere per la (—) (art. 77, co. 2 Cost.);
— le Camere, anche se sciolte sono tenute a riunirsi entro 5 giorni per la (—) (art. 77, co. 2) da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti.
In sede di (—) è possibile che la legge del Parlamento apporti modifiche, talvolta rilevanti, al testo originario del decreto legge.
Gli emendamenti apportati in sede di (—) producono i loro effetti a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.
La mancata (—) fa perdere al decreto-legge efficacia sin dal momento della sua emanazione (ex tunc). Pertanto, il decreto privo della (—) si considera come mai emanato: sono fatte salve solo le possibilità di regolare e sanare per legge eventuali rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito.

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