Correzione delle sentenze (d. proc. civ.; d. proc. pen.) (Correction of judgments)

Procedimento diretto a correggere le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili inficiate da un errore o da una omissione di carattere materiale, cioè un semplice difetto nella loro formulazione, dovuto ad una disattenzione o ad una svista o ad un errore di calcolo nell’operazione di redazione dell’atto. Il giudice competente è lo stesso che ha emesso il provvedimento inficiato. Si distingue, quindi, dall’impugnazione con la quale si tocca la sostanza della decisione.

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