R.S.A. (rappresentanze sindacali aziendali) (d. lav.) (RSA (trade unions, etc.))

Si tratta di organismi che sono previsti e disciplinati dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70), attraverso cui è garantita istituzionalmente la presenza del sindacato in azienda. I lavoratori possono costituirle in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro.
L’art. 35 della L. 300/70 prevede le R.S.A. solo presso ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese che occupino più di 15 dipendenti (devono essere cinque per le imprese agricole).
Esse hanno una serie di diritti e poteri, disciplinati dallo Statuto, che tutelano lo svolgimento dell’attività sindacale all’interno dell’azienda come ad esempio il diritto di assemblea (art. 20), il diritto di referendum sindacale (art. 21), il diritto riconosciuto ai membri ad ottenere particolari permessi sindacali (art. 23), il diritto di affissione (art. 25).
Esse saranno sostituite dalle R.S.U., con gli stessi compiti ma espressione di molteplici sindacati e non più di una singola associazione sindacale.
L’istituto della R.S.A. viene applicata attualmente nel rapporto di pubblico impiego.

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