Raggruppamento temporaneo d’imprese (d. comm.) (Temporary grouping of companies)

L’ordinamento comunitario afferma il principio essenziale della libera concorrenza, negli artt. 81 e 82 del Trattato CE.
Esso viene applicato per l’affidamento degli appalti di lavori e servizi pubblici.
Si preferisce ottenere la massima partecipazione possibile, non discriminare le imprese, determinare in maniera proporzionale ed adeguata i requisiti di ammissione.
L’ ordinamento ha un certo apprezzamento per l’associazione temporanea di imprese: A.T.I., per ottenre contratti e servizi pubblici.
Le aggregazioni hanno una funzione antimonopolistica, infatti permettono un ampliamento della dinamica concorrenziale e favoriscono l’ingresso sul mercato di imprese di minori dimensioni, o specializzate in particolari settori.
La normativa comunitaria impone di assoggettare le A.T.I. a un trattamento identico a quello previsto per gli altri soggetti introdotti nelle gare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *