Rapina (d. pen.)

L’art. 628 c.p. stabilisce che il termine Rapina comprenda due diverse ipotesi criminose, il cui elemento comune è dato dall’impossessamento di cose mobili altrui e dall’uso di violenza o minaccia alla persona.
Si parla quindi di Rapina propria e impropria:
1) commette il reato di Rapina propria chi si impossessa della cosa mobile altrui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e la sottrae a chi la detiene con violenza alla persona o minaccia;
2) commette il reato di Rapina impropria chi usa violenza o minaccia dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
Si parla di reato appartenente alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Non vi è nessun dubbio sulla configurabilità del tentativo per entrambe le fattispecie.
la pena è la reclusione da 3 a 10 anni e multa da euro 516 a euro 2.065.

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