Recidiva (d. pen.) (Recognition)

Si tratta di una circostanza riguardante il colpevole, e può indurre un aumento di pena a chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro.
Il codice, all’art. 99 c.p. ci permette di distinguere tre forme di recidiva:
1) quella semplice, permette di commettere un reato dopo aver subìto condanna irrevocabile per un altro reato. Può indurre un aumento fino a un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
2) quella aggravata si verifica quando il nuovo reato è della stessa indole del precedente (recidiva specifica); quando è stato realizzato nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale); quando è stato realizzato durante o dopo l’esecuzione della pena, o durante il tempo in cui il condannato non si è sottoposto volontariamente all’esecuzione della pena.
La recidiva aggravata può indurre un aumento della pena da infliggere fino alla metà, se avviene una sola delle tre circostanze che la determinano, oppure fino alla metà se ne concorre più di una.
3) quella reiterata, si verifica se il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo.
Essa determina un aumento di pena della metà, ovvero di due terzi se la recidiva è specifica o infraquinquennale. La L. 251/2005, ha introdotto l’incremento sanzionatorio e la limitazione ai soli delitti non colposi, in tal modo sono esclusi dal calcolo della recidiva le contravvenzioni ed i delitti colposi.

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