L’art. 8 Cost. stabilisce che tutte le confessioni religiose abbiano uguale libertà di religione.
L’art. 19 Cost. stabilsce che la libertà di religione si articola in diverse facoltà:
1) di professare la propria fede sia secondo modalità privata che pubblica;
2) di esercitare in privato e in pubblico il culto, a meno che non sia contrario al buon costume;
3) di realizzare una propaganda religiosa.
Si ha anche il diritto ad essere atei, cioè non professare alcuna fede e non ricevere alcun indottrinamento religioso.
Esistono anche altre libertà costituzionalmente riconosciute, la libertà di pensiero, di riunione, di associazione.
L’art. 20 Cost. stabilisce che non vi siano delle limitazioni legislative o imposizioni fiscali a carico delle associazioni con carattere ecclesiastico e fine religioso o di culto.