Remissione (Remission)

Corrisponde all’estinzione dell’obbligazione e si differenzia dall’adempimento, a carattere non satisfattorio.
Il venir meno del rapporto obbligatorio non si accompagna alla soddisfazione della pretesa creditoria.
La remissione è una rinuncia del creditore al suo diritto, il debitore può però opporsi ad essa, dichiarando in un congruo termine di non volerne approfittare.
La remissione può essere:
1) espressa, se il creditore rimette il debito con una comunicazione inviata al debitore;
2) tacita, se il comportamento del creditore significa la volontà di far valere il suo diritto.
La remissione inoltre può essere totale o parziale.
Esiste anche una remissione della querela nel diritto processuale penale.

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