Essa ci permette di rendere valido ed efficace un negozio invalido.
Non tutti i vizi dell’atto possono essere sanati.
Solo il negozio annullabile può essere sanato in base all’art. 1444 c.c. mediante convalida.
Si riconoscono due ipotesi di sanabilità del negozio nullo: gli artt. 590 e 799 c.c. consentono la conferma e l’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle e delle donazioni nulle.
La nullità delle disposizioni testamentarie o della donazione, non può essere fatta valere da chi, ha confermato la donazione e ne ha dato esecuzione.
Si parla di sanatoria nel processo civile (d. proc. civ.) quando non vengono rilevati i vizi che li inficiano nei modi e termini di legge.
Non tutte le nullità sono sanabili.
La sanatoria agisce in due casi:
1)quando l’atto viziato ha raggiunto lo scopo cui era destinato;
2) quando la nullità è rilevabile solo su eccezione di parte, e la parte che potrebbe giovarsi della nullità non la deduce tempestivamente o rinuncia a valersene.
La nullità non può essere indotta dalla parte che vi ha dato causa.
Le nullità assolute, cioè quelle rilevabili d’ufficio dal giudice in ogni momento del giudizio.
Esse sono insanabili quasi sempre tranne che quando la legge ne preveda espressamente la sanatoria.
I vizi di nullità delle sentenze (art. 161 c.p.c.) possono esser fatti valere solo col mezzo d’impugnazione consentito contro quelle sentenze.
Quando la sentenza non viene impugnata e si ha il passaggio in giudicato della stessa è impossibile rilevare il vizio, quindi sanarla.
I vizi che non risultano sanati dal passaggio in giudicato della sentenza sono quelli che inducono l’inesistenza della stessa.
la sanatoria nel processo penale (d. proc. pen.) è dovuta al non rilevare i vizi che li inficiano nei modi e termini di legge.
Si distinguono nullità sanabili ed insanabili.
Le nullità assolute sono insanabili; le altre sono sanate se non sono rilevate o eccepite nei termini di legge; se la parte interessata ha rinunciato in maniera chiara ad eccepirle; se la parte ha considerato la facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinato.