Segreto (Secret)

Il segreto della banca è l’obbligo di non svelare notizie riguardanti i propri rapporti d’affari con clienti, tranne se vi è il consenso del cliente stesso.
Non esiste nel nostro ordinamento una norma che preveda tale obbligo ma la dottrina e giurisprudenza in maniera univoca ammettono l’obbligo del segreto seppur in maniera limitata.
Il segreto degli atti nell’ambito del processo penale (d. proc. pen.) è l’atto che l’indagato ed imputato non conosce.
Nella fase delle indagini preliminari si hanno atti segreti, che non conosce il difensore dell’inquisito, e atti a lui noti.
Gli atti segreti non devono essere pubblicati sia dell’atto testuale sia del suo contenuto;
Quando gli atti non sono più coperti da segreto il divieto permane solo per l’atto testuale e non per il contenuto (art. 114 c.p.p.).
Successivamente durante il dibattimento, tutti gli atti del fascicolo del P.M. vengono resi noti ai difensori, dopo il deposito dell’intero fascicolo.
In tal modo sarà pubblicabile il contenuto di qualsiasi atto ma non in forma testuale.
Taluni atti possono essere pubblicati anche subito e testualmente.
Pertanto sono utilizzati per le contestazioni.
Per quanto attiene gli altri atti, sono pubblicabili nel loro testo se sono contenuti nel fascicolo per il dibattimento, mentre quelli contenuti nel fascicolo del P.M. sono pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.
Il segreto d’ufficio (nel diritto amministrativo e nel diritto penale) è uno dei doveri fondamentali del pubblico impiegato.
La legge 241/90 modifica la disciplina del segreto rendendolo compatibile con il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione di cui agli artt. 22 ss. della citata legge.
L’impiegato è obbligato a mantenere il segreto su provvedimenti e operazioni amministrative, in corso o concluse o riguardo a notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni.
Pertanto l’impiegato d’ ufficio può rilasciare copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.
Costituisce un illecito tipo civile, amministrativo o penale la divulgazione del segreto (ex art. 326 c.p).
Dal momento che si riconosce un segreto il soggetto può evitare di testimoniare (art. 249 c.p.c. e art. 201 c.p.p.).
Il segreto di Stato (d. amm.; d. pen.) riguarda fatti che compromettano, se rilevati, la sicurezza interna ed internazionale dello Stato.
L’art. 24 L. 241/1990, disciplina il diritto d’accesso ai documenti amministrativi, secondo il principio di trasparenza, impedisce la divulgazione e la conoscibilità dei documenti, atti o notizie coperti da segreto.
I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non testimoniano su fatti coperti dal segreto (art. 202 c.p.p.) e il giudice, nel dibattimento può chiedere conferma dell’esistenza del segreto al Presidente del Consiglio.
La rivelazione e l’utilizzazione del segreto sono reato (art. 261 c.p.).
Il segreto professionale (d. civ.; d. pen.) è un dovere fondamentale, sia giuridico che deontologico, per chi esercita alcune professioni (cioè l’avvocato, il commercialista, il medico, il farmacista, il giornalista etc.).
Essi non possono rivelare a terzi ciò di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria professione.
L’art. 622 c.p serve a sanzionare penalmente la violazione del segreto.
come per il segreto di Stato il soggetto non ha l’obbligo della testimonianza (art. 249 c.p.c.; art. 200 c.p.p.).

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