Corrisponde agli ultimi sei mesi della carica del Presidente della Repubblica.
Durante tale periodo le Camere non possono essere sciolte.
L’art. 88 Cost. è stato modificato dalla L. Cost. 1/1991.
Secondo tale modifica il Presidente della Repubblica non avere questa facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato tranne se essi coincidono in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura..