Semidetenzione (d. penit.)

Dopo la L. 689/81 il legislatore ha permesso al giudice la possibilità, se si verificavano alcune particolari condizioni, di sostituire la pena detentiva breve con una pena diversa.
In tal modo si potevano usare la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria corrispondente al tipo di pena detentiva da sostituire (rispettivamente due anni, un anno, sei mesi).
Secondo l’art. 55 L. 689/81, la semidetenzione prevede:
1) l’obbligo di passare almeno dieci ore al giorno in uno degli appositi istituti di assegnazione dei detenuti in regime di semilibertà;
2) il divieto conservare armi, munizioni ed esplosivi, anche dopo autorizzazione di polizia;
3) il fatto che venga sospesa la patente di guida;
4) il ritiro del passaporto, o la sospensione di ogni documento equipollente che permetta l’espatrio;
5) l’obbligo a conservare e presentare l’ordinanza di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione quando gli viene richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *