Sequestro (Attachment)

Si tratta di un contratto che permette ad un terzo detto sequestratario di custodire una o più cose quando due o più persone hanno una controversia.
Alla fine di questa controversia circa la proprietà o il possesso, viene restituita la cosa a colui che risulterà vincitore.
Nel processo civile il sequestro rappresenta un mezzo di difesa preventiva, garantendo la conservazione e la non disponibilità di alcuni beni o cose per il tempo utile alla soluzione della controversia.
Il sequestro può essere di diversi tipi:
1) giudiziario (art 670 c.p.c) che garantisce un diritto su un oggetto di controversia;
2)conservativo (art. 671c.p.c) che garantisce il credito e la realizzazione se vi è timore di perderlo;
Nel processo penale (d. proc. pen.) il sequestro è l’imposizione di un vincolo di non disponibilità delle cose. Esso viene realizzato a vari fini:
a) assicurare le fonti della prova (sequestro probatorio);
b) evitare che manchino o si perdano le garanzie reali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili dovute al reato (sequestro conservativo);
c) interrompere l’iter criminoso o impedire la realizzazione di altri reati (sequestro preventivo).
Il sequestro di persona a scopo di estorsione (d. pen.) viene commesso quando viene sequestrata una persona con lo scopo di perseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, per la liberazione (art 630c.p.c.).
Il reato fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio.
Si verifica il delitto anche semplicemente con il sequestro, senza che sia necessario il conseguimento dell’ingiusto profitto.
Il legislatore cerca di favorire la dissociazione dei sequestratori attraverso delle speciali attenuanti.
Dissociarsi significa separare la propria responsabilità da quella di altri, schierandosi apertamente contro gli altri responsabili del fatto.
Questo può anche avvenire evitando che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o
aiutado in maniera positiva la polizia e magistratura nella raccolta di prove che portino all’individuazione o alla cattura dei correi.
La pena prevista è la reclusione da 25 a 30 anni; di 30 anni se dal fatto ne deriva la morte non voluta del sequestrato; dell’ergastolo se la morte è procurata.
Se esistono delle attenuanti le pene vengono ridotte.
Il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (d. pen.) avviene se viene sequestrata una persona allo scopo di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 289bis c.p.).
Il reato fa parte della categoria dei delitti contro la personalità dello Stato.
Se viene privata la libertà della vittima, ed in tal modo si vuole attuare il proprio metodo di lotta politica, minando la fiducia nell’ordinamento costituito ed indebolendo l’ordinamento dello Stato si commette tale reato.
In tal caso il dolo consiste nella coscienza e volontà del sequestro per tali fini.
Il delitto può essere aggravato nello stesso modo che per il sequestro di persona a scopo di estorsione.
La pena prevista è la reclusione da 25 a 30 anni; se poi dal fatto deriva la morte della vittima, si ha la reclusione fino a 30 anni; se infine la morte è procurata dal sequestratore, la pena è dell’ergastolo. Anche in questo caso è prevista l’attenuante della dissociazione.

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