Servizi (Services)

Si tratta di attività finanziarie realizzate da operatori abilitati, e comprendono le attività d’intermediazione mobiliare di cui alla L. 1/91.
La Lgs. 58/98 disciplina la materia dei servizi.
I servizi riguardano strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato etc.
Si esplicano:
1) nella negoziazione degli strumenti finanziari per conto proprio;
2) nella gestione individuale del portafoglio d’investimento realizzata per conto terzi;
3) nella negoziazione per conto di terzi;
4) nel collocamento senza assunzione di garanzia o allo scoperto;
5) nella ricezione, trasmissione degli ordini relativi a negoziazioni di strumenti finanziari e mediazione.
Solo le S.I.M., le imprese d’investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche possono svolgere questa professione.
Alcuni servizi possono essere realizzati anche da altri intermediari come: le società di gestione del risparmio, gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U. bancario e le società fiduciarie.
I servizi di sicurezza sono organismi responsabili della difesa dello Stato e delle sue istituzioni contro attacchi eversivi, esterni o interni.
Le loro azioni sono spesso svincolate dall’osservare le leggi comuni.
Per evitare abusi e pericolose deviazioni dei servizi dai loro compiti istituzionali, il legislatore ha creato una legge apposita cioè la L. 801/1977.
In tal modo sono stati istituiti due distinti servizi: il SISMI e il SISDE; il primo con compiti di informazione e tutela delle istituzioni contro ogni forma di eversione, il secondo con funzioni informative e di difesa della sicurezza militare, dell’indipendenza e dell’integrità dello Stato.
Il presidente del Consiglio dei Ministri è responsabile politicamente dell’attività di tali strutture.
I servizi pubblici essenziali sono prestazioni erogate alla collettività da soggetti pubblici (Stato, Comuni, Province, altri enti etc.) o privati.
Le legge può trasferire allo Stato o enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti determinati servizi. (art 43 della Costituzione)
Un provvedimento di collettivizzazione attuato è quello della L. 1643/1962 che ha trasferito in proprietà dell’ENEL (prima ente strumentale dello Stato) le aziende operanti nel settore dell’energia elettrica.
Alcuni servizi vengono considerati speciali in quanto garantiscono i diritti alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale,all’istruzione ed alla libertà di comunicazione (poste, telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica). pertanto vengono regolamentati in maniera particolare per l’esercizio del diritto di sciopero( la L. 146/1990).
La L. 83/2000 amplia il campo di applicazione della L. 146/1990 a quasi tutti i liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.
I servizi pubblici locali sono le attività che permettono la produzione di beni, la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.
L’art. 113 D.Lgs. 267/2000 regolamenta le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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