Servizio (Service)

La banca può erogare un servizio mettendo a disposizione del cliente una cassetta, in locali appositamente predisposti, nella quale il cliente può riporre documenti, oggetti e ogni altra cosa non pericolosa (artt. 1839 ss. c.c.).
Questo avviene dopo un contratto consensuale, ad esecuzione continuata, di ordinaria amministrazione.
In tal modo avviene la custodia da parte della banca delle cose che vengono depositate.
La banca risponde del valore delle cose salvo il caso fortuito: eventi imprevedibili quali la guerra o il terremoto. Il cliente è tenuto per contratto al pagamento del canone, in base alla grandezza della cassetta ed al valore dichiarato del contenuto.
Il servizio civile (d. pubbl.) consiste nell’assolvere il dovere di difesa della Patria in maniera alternativa al servizio militare.
Il diritto civile viene praticato dall’ obiettore di coscienza, che è contrario all’uso delle armi, o non accetta l’arruolamento nelle forze armate, volendo impegnarsi in attività socialmente utili.
Attualmente con la L. 331/2000, del servizio militare professionale e della conseguente sospensione del servizio di leva obbligatorio dal 1 gennaio 2005 è venuta meno questa distinzione.
Attualmente il servizio civile è un servizio nazionale offerto ai giovani di ambo i sessi, con età compresa fra i 18 ed i 28 anni, che hanno così la possibilità di dedicare un anno della propria vita ad attività sociali (dalla difesa della Patria con metodi non militari, al sostegno dei bisognosi, salvaguardia del patrimonio ambientale e/o storico-culturale).
Le domande vengono accolte in maniera automatica e il rifiuto può dipendere dai seguenti motivi: l’essere titolari di licenze o autorizzazioni a tenere armi; presentare domanda per prestare il servizio militare in un corpo armato; la condanna per delitti non colposi con l’uso della violenza contro persone o l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
Il servizio militare (d. pubbl.) è dovuto secondo l’art 52 della Cost. da alcuni soggetti.
Durante il suo adempimento non viene pregiudicata la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio dei diritti politici.
Il chiamato è subordinato all’amministrazione militare quindi è soggetto a particolari obblighi e limitazioni nell’esercizio di alcune libertà fondamentali: quella di soggiorno, riunione, circolazione, associazione, iscrizione ai partiti politici.
Non rispettando tali obblighi il militare è sottoponibile, ricorrendone gli estremi, a delle sanzioni disciplinari.
La L. 331/2000 ha previsto la sospensione della leva obbligatoria. L’obbligatorietà di tale servizio può essere ripristinata, nelle forme e modalità indicate dalla legge, cioè in caso di guerra o di crisi internazionali gravi.
Il rapporto di servizio (d. amm.) è un rapporto giuridico intersoggettivo che rende legittimo l’inserimento di una persona fisica al servizio di enti pubblici.
Il rapporto può essere:
1) di diritto, se avviene con un atto di assunzione dell’autorità amministrativa;
2) di fatto, quando non vi è un atto formale di assunzione.
Il rapporto di servizio (di diritto) volontario può essere:
1) impiegatizio con durata indeterminata;
2) onorario con durata temporanea (es.: i Ministri); viene espletato non a titolo di professione per cui la controprestazione non è una retribuzione, ma un indennizzo a titolo di ristoro.

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